Domande Frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Tributi

Utilizzando il calcolatore presente sul sito istituzionale nei SERVIZI IMU

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni; con il Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 (convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.L. 18/12/1997 n. 472 laddove si prevedeva l’applicazione del ravvedimento operoso “lunghissimo” ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a partire dai ravvedimenti effettuati dal 25/12/2019, vengono estesi i termini del ravvedimento anche ai Tributi Locali.

CONDIZIONI:

  • Mancata contestazione della violazione.
  • Non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

COME FARE IN CASO DI:

  • Per omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione:
    • regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Per ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione
    • regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,55% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
    • regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
  • Se è stata omessa dichiarazione e omesso o insufficiente versamento del tributo
    • regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
    • regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 (o il bollettino postale IMU), indicando l’anno al quale si riferisce il versamento e barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.
L’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento (non utilizzare i codici tributo sanzioni e interessi).

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini

  • occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
  • calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;
  • calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
    • + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
    • + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
    • + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
    • + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
    • + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
    • + 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
    • + 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
    • + 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
    • + 5,00% annuo dal 01/01/2023
  • dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento e indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo a ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

INFORMAZIONI

Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, deve conservare la ricevuta del versamento eseguito ed esibirla solo nel caso in cui il pagamento non risulti pervenuto per disguidi nella lavorazione della delega da parte della banca/posta.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per tutte le informazioni sul calcolo; per quanto riguarda l’IMU-TASI (sino all’anno 2019) e IMU unificata (dal 2020) è possibile effettuare in maniera autonoma sia il calcolo che la stampa del modello F24 attraverso il motore di calcolo IMU - ANUTEL.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe dalla tassa rifiuti con le agevolazioni, riduzioni e modalità di versamento.

Il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento del tributo che vengono recapitati entro il termine previsto per la scadenza della prima rata fissato ogni anno dalla Giunta Comunale.

All'avviso di pagamento sono allegati n. 2 modelli F24 precompilati, chi desidera versare in rata unica dovrà presentare entrambe le deleghe entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

Il Canone patrimoniale comprende il canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale.

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento Comunale e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Commercio

Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari.

Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Per accedere al servizio Suap è necessario accedere al portale: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L380

Lo sportello unico per le attività produttive (abbreviato SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.

Il portale del SUAP permette di presentare le seguenti procedure di inizio attività:

  • Segnalazione certificata di inizio attività o SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990 (l'attività può iniziare immediatamente sulla base di autocertificazioni dell'impresa, che la P.A. controlla entro 30 o 60 giorni;
  • procedimento ordinario (l'attività inizia solo se e quando la PA rilascia la relativa autorizzazione);
  • comunicazione (l'attività può iniziare subito; la P.A. ne prende atto).

Il procedimento può essere di due tipi:

  • un procedimento semplificato, della durata di 90 giorni nel quale le singole amministrazioni competenti esaminano il progetto e rilasciano un parere o nulla osta. Il SUAP riceve l'istanza corredata dalla necessaria documentazione e inoltra le richieste di parere tecnico agli uffici coinvolti nel procedimento. Entro 30 giorni questi possono richiedere tramite il SUAP eventuale documentazione integrativa. Quando tutti gli uffici si sono espressi positivamente il procedimento si conclude con un provvedimento unico di autorizzazione. In presenza di un parere negativo il SUAP trasmette la pronuncia al richiedente entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso. In tal caso il richiedente può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa;
  • un procedimento autocertificato, della durata di 45/60 giorni nel quale il SUAP riceve l'istanza corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle norme vigenti redatte da professionisti abilitati e sottoscritte dal legale rappresentante. Copia della documentazione viene trasmessa a cura del SUAP agli uffici competenti per le verifiche. Allo scadere del termine, qualora gli uffici non si siano espressi, le verifiche si intendono concluse positivamente per silenzio assenso.

È possibile operare tramite strutture, infrastrutture e reti già realizzate: è previsto anche il ricorso al sistema informatico delle camere del commercio e l'utilizzo del sistema pubblico di connettività per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra gli enti interessati. 

La SCIA è un atto scritto con il quale l'imprenditore dichiara, sotto la propria la responsabilità, che vi sono tutte le condizioni per l'avvio immediato di una determinata attività; la SCIA viene corredata di attestazioni/asseverazioni rese da tecnici qualificati (incluse le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese, se costituite), nel caso la normativa di settore che disciplina quella specifica attività le preveda. La SCIA è quindi una procedura semplificata di avvio di un'attività ed è regolata dall'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. L'utente non deve quindi presentare una domanda per iniziare un procedimento per il quale è stata introdotta la SCIA; qualora ciò accadesse, il SUAP comunicherà al richiedente l'archiviazione della domanda e lo inviterà a presentare la SCIA. I tipi di SCIA presenti sul Portale sono stati realizzati con la logica della standardizzazione e semplificazione amministrativa, su base unitaria regionale.

Il SUAP comunale è l'unico punto di contatto tra l'imprenditore e gli enti che intervengono nel procedimento di autorizzazione a svolgere una data attività produttiva e di servizi.
L'imprenditore presenta una sola domanda allo Sportello Unico del Comune di riferimento.
La domanda può contenere uno o più procedimenti: ad es. una domanda unica può raccogliere permesso di costruire, prevenzione incendi, autorizzazione unica ambientale. Il SUAP rilascia un unico provvedimento finale, che abilita il richiedente per tutti gli aspetti coinvolti (nell'es. edilizia, antincendio, ambiente).
Certezza dei tempi e semplificazione delle procedure sono i punti di forza dello Sportello Unico, che evita all'imprenditore di doversi rivolgere a una pluralità di soggetti pubblici per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla sua attività.

Accesso civico generalizzato (FOIA)

L’Accesso civico “generalizzato” – c.d. FOIA (ex comma 2, art. 5, D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

No, non è necessario motivare la richiesta.

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude sempre con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Accesso civico semplice

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Protocollo

Per gli atti consegnati a mano direttamente allo sportello del servizio Protocollo, viene rilasciata una ricevuta tramite l’apposizione del timbro con data di consegna sulla copia del documento presentato.

Il protocollo può essere preso con le seguenti modalità:
inviando una mail a: info@comune.trenzano.bs.it;
una pec: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it;
Tramite raccomandata a: Comune di Trenzano - Via Vittorio Emanuele II, 3 - 25030 Trenzano (BS) o presso gli Uffici Comunali.

E’ possibile attribuire a un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori (nell’ordine desiderato), o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.

Rilascio carta di identità elettronica (CIE)

Gli appuntamenti vengono accettati entro 6 mesi prima della scadenza della carta di identità in possesso, a meno che non ci siano particolari esigenze di urgenza (ad es. per ragioni di viaggio o per l’accesso ai servizi telematici connessi alla CIE). Se è in corso procedimento di mutazione residenza, è necessario attendere la conclusione del procedimento.

Rilascio certificati ed estratti di stato civile

I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria. Nessun costo è previsto a carico del cittadino.

Rilascio certificati anagrafici

Il rilascio dei certificati anagrafici è soggetto a imposta di bollo con l’eccezione dei casi di esenzione previsti dalla legge (tabella allegato B DPR 642/1972).

Sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati sono tenuti ad accettare autocertificazione in carta semplice, tranne nei casi espressamente previsti da specifiche norme (ad es. in materia di immigrazione). Con credenziali SPID o CIE si possono scaricare gratuitamente i certificati anagrafici dal portale ministeriale ANPR (https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/).

Servizi bibliotecari

In biblioteca trovi: Novità, bestseller, manuali, saggi, testi universitari, libri per ricerche, libri per bambini e ragazzi di tutte le età, libri per i primi lettori nella sezione Nati per leggere. 

L'iscrizione al prestito è libera, senza limiti d'eta' o residenza ed è gratuita.

Durata prestito: 1 mese

La biblioteca aderisce alla rete bibliotecaria provinciale. Se un libro non è disponibile presso la nostra biblioteca, è possibile richiederlo gratuitamente a una qualsiasi altra biblioteca della provincia.

Il cittadino può recarsi direttamente presso la biblioteca comunale o collegandosi al sito: https://opac.provincia.brescia.it/

Istruzione

Le Borse di studio comunali vengono assegnate in base a una graduatoria che tiene conto della media dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico. La strutturazione del bando è indirizzata a incentivare il merito scolastico.

Trasporto sociale di anziani e disabili

Il servizio deve essere richiesto direttamente allo sportello dell’assistente sociale negli orari di ricevimento con il pagamento anticipato della tariffa. È tuttavia possibile telefonare preventivamente per avere conferma della disponibilità del mezzo e dei volontari nella data in cui è necessario effettuare il servizio.

Comunicazione

Il Comune comunica con la generalità dei cittadini attraverso molteplici mezzi:

  • Il sito web istituzionale;
  • L'account Facebook del Comune e quello della Biblioteca;
  • Broadcast Vivi Trenzano.
     

Accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Quali sono le modalità per l'esercizio del diritto di accesso documentale?
La domanda di accesso documentale deve identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta va inviata al Servizio Protocollo:

In caso di accoglimento, l'Amministrazione entro 30 giorni procede a inviare al richiedente quanto richiesto nell'istanza presentata a pagamento, in base alle tariffe disposte dalla Giunta Comunale.

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