Statuto Comune di Trenzano

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 in data 12/03/2010
Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 in data 18/04/2013
Modificato con deliberazione del C.C. n. 36 in data 28/09/2018

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Trenzano è ente territoriale autonomo locale che opera, nell’ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge generale e dallo Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Gonfalone e Stemma del Comune

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono adottati e possono essere modificati con le medesime modalità di adozione e di modifica dello Statuto.
2. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasione di particolare rilevanza o per rappresentare l’Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

Art. 3 – Finalità e funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei consociati, nell’ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
2. Esso realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione e della pianificazione, sia settoriale che tra i vari ambiti in cui si articola la vita sociale, concorrendo per quanto di competenza alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.
3. L’attività preordinata alle finalità ed alle funzioni del Comune è fondata sui principi di democrazia, solidarietà, imparzialità, buona amministrazione e trasparenza.
4. Il Comune garantisce pari opportunità nella partecipazione dei Cittadini, anche in forma associata, alle scelte ed alla gestione politica della comunità; garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

CAPO II – PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 4 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute con la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale con particolare riguardo alla tutela attiva della persona e della sicurezza dell’ambiente di lavoro.
2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle categorie più deboli, anche attraverso la promozione e la valorizzazione del volontariato sociale.
3. Il Comune, mediante accordi di programma con altri Enti attua interventi socio-sanitari per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dando priorità agli interventi di qualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti. L’Assessore competente coordinerà i predetti interventi nell’ambito del piano socio-assistenziale e fornirà una relazione annuale sugli interventi svolti e su quelli previsti per l’anno successivo.

Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa dell’ecosistema, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento.
2. Tutela, valorizza e, ove possibile, incrementa il patrimonio culturale, storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall’apposito Regolamento che dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alla economicità di gestione, disciplinando i casi di concorso alle sole spese ovvero i casi eccezionali di accesso gratuito per particolari finalità perseguite dagli utilizzatori.

Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, della rete distributiva e della mobilità.
2. Propone e realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.
4. Opera affinché le attività dei cittadini non contrastino con i propri obbiettivi ma concorrano al loro conseguimento.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8 – Partecipazione, cooperazione, pari opportunità

1. Il Comune si attiva per creare condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale e di relazione. Garantisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, istituzioni e aziende da esso dipendenti. L’organo competente alla nomina dovrà concretamente operare per garantire in tali organismi, la presenza equilibrata di entrambi i sessi, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 16, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
2. Promuove l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali affinché tutti i cittadini siano in grado di leggere ed interpretare le decisioni comunali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, salvo diverso riferimento, ai cittadini della U.E. ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune di Trenzano.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione e di coordinamento con gli altri enti locali, privilegiando e promuovendo lo strumento della convenzione, anche per quei servizi amministrativi e sociali la cui efficacia ed efficienza siano maggiormente assicurate con le intese intercomunali.

Art. 9 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione ritenga non possano essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la partecipazione a consorzi e a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dell’Ente titolare del pubblico servizio;
b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
c) la concessione a terzi;
d) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali culturali ed educativi, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 10 – Istituzioni

1. Sono organismi delle istituzioni: Il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale;
4. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dalle norme del presente statuto e dal relativo regolamento comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono, nel Comune, le cariche di consiglieri comunali o circoscrizionali, o di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica con le modalità previste dalla Legge e dal regolamento comunale.
5. Il Direttore dell’Istituzione è l’organo al quale compete la direzione dell’Istituzione, con la conseguente responsabilità.
6. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza economicità, ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
9. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva lo Statuto ed il Regolamento di gestione.

Art. 11 – Organi comunali

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 12 – Tutela giuridica degli amministratori

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la rifusione delle spese legali complessivamente sostenute dagli amministratori per la propria difesa in giudizio, per cause esclusivamente connesse all’espletamento del mandato, a condizione che venga riconosciuta l’assenza di dolo o colpa grave e che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione passata in giudicato, fermo restando l’assenza di conflitto d’interessi col Comune.

TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere è il rappresentante della volontà popolare e rappresenta altresì l’intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione nell’esercizio delle sue funzioni.
2. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o, in caso di surroga, al momento della adozione della delibera consiliare di presa d’atto.

Art. 14 – Cessazione dalla carica di consigliere comunale

1. La carica di consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni o scioglimento del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con la maggioranza assoluta dei votanti.
4. La proposta di decadenza è fatta d’ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all’interessato a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla constatazione d’ufficio o dal deposito dell’istanza.
5. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, presentandole al Presidente entro 10 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, il consiglio esamina ed infine deliberala decadenza o meno del consigliere.

Art. 15 – Poteri del Consigliere Comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento, secondo i principi della trasparenza e della massima accessibilità.
4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 16 – Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e vengono assunte al Protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione in caso di più dimissioni presentate contemporaneamente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni; non si fa luogo alla surroga quando bisogna procedere allo scioglimento del C.C. ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 17 – Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è quello che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza).
2. In caso di parità è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 18 – Gruppi consiliari e Capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. I Capigruppo sono da identificarsi nei consiglieri indicati in forma espressa dallo stesso gruppo consiliare di appartenenza o, in caso di mancata designazione, nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni Lista e che non facciano parte della Giunta comunale.
3. Dopo la prima costituzione sulla base delle Liste dei candidati eletti, non possono essere costituiti gruppi con un numero di componenti inferiori ad un quarto dei consiglieri assegnati.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è costituito dal Sindaco e dal numero di Consiglieri attribuito al Comune dalle vigenti disposizioni di legge in materia la cui elezione, durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalla legge.
2. Il Consiglio comunale:
a) rappresenta la collettività comunale;
b) determina l’indirizzo politico e amministrativo;
c) controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;
d) verifica la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari adottati per raggiungere i propri obiettivi;
e) svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20 – Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima della seduta; in caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco o – in caso di sua assenza o impedimento – dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Essa comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, del Sindaco e dell’eventuale Presidente del Consiglio Comunale che entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno. Non si fa luogo alla comunicazione dei componenti della Giunta, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri la cui elezione non è convalidata.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese; possono partecipare alla seduta, limitatamente alla parte relativa alla convalida degli eletti, anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute, anche qualora la loro elezione non sia convalidata.

Art. 21 – Presidenza del Consiglio e sue competenze

1. L’elezione del Presidente del Consiglio Comunale ha luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco nella prima seduta dopo aver effettuato la convalida degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, nella prima seduta successiva alla vacanza o alla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quorum di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei membri assegnati compreso il Sindaco. Nel caso in cui nessuno abbia ottenuto nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità di voti il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio stesso e lo presiede;
b) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco o dei consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento;
c) convoca il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo;
d) attiva il lavoro del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza del Capigruppo;
e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere Comunale;
g) proclama i risultati delle votazioni;
h) dirige, secondo le norme del regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. E’ investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni con facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza per gravi motivi di ordine pubblico, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala dell’adunanza chiunque sia causa di disordine;
i) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste; nei casi di urgenza per imminente scadenza di termini perentori, è tenuto, su richiesta del Sindaco o di chi ne fa le veci, a riunire il Consiglio Comunale immediatamente. In caso di rifiuto da parte del Presidente, certificato dal Segretario Comunale, il Consiglio è convocato dal Prefetto.
3. Quando la convocazione del Consiglio Comunale avvenga per autonoma iniziativa del Presidente del Consiglio, questi ha l’obbligo di informare tempestivamente il Sindaco che potrà richiedere che nell’ordine del giorno vengano inseriti argomenti da lui proposti.
4. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo. Il Presidente può essere revocato mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione deve essere approvata per appello nominale a scrutinio segreto e si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale rielezione del Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi altra causa si procede alla rielezione entro il termine massimo di trenta giorni.
6. Ove non venga istituita la Presidenza del Consiglio, ovvero fino alla data di elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ne mantiene le attribuzioni il Sindaco ai sensi delle vigenti norme di Legge e di Statuto.

Art. 22 – Presentazione e verifica delle linee programmatiche

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la giunta, presenta all’organo consiliare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso, una volta discusse le proposte di emendamenti presentati in quella sede dai consiglieri, si pronuncia con una votazione. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguate motivazioni degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del C.C. dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio, previsto dall’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza.
2. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all’applicazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima del giorno stabilito per la riunione; quelle straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima, festivi esclusi; quelle urgenti almeno ventiquattro ore prima.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati o del Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. L’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è assunta l’iniziativa o pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, previa diffida provvede il Prefetto.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere.

Art. 24 – Ordine del Giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, secondo le norme del regolamento.
2. Il Presidente può integrare l’ordine del giorno già formulato dai proponenti nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 23; in tal caso gli argomenti integrati dal Presidente non possono precedere quelli formulati dai proponenti.
3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un’adeguata informazione ai consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è messa a disposizione presso l’ufficio comunale di Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta (se trattasi di sedute ordinarie), 3 giorni prima (se trattasi di sedute straordinarie), 24 ore prima (nel caso previsto dal precedente art. 23 comma 5) facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 26.

Art. 25 – Regolamento consiliare

1. Il regolamento consiliare, approvato del Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, disciplina: la procedura di formulazione dell’ordine del giorno; le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio, sia in sessione ordinaria che straordinaria; la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione; le modalità di svolgimento delle sedute; i procedimenti di approvazione degli atti; i casi di svolgimento delle sedute segrete o delle votazioni a scrutinio segreto; il numero e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, le modalità per fornire a consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie, le modalità di istituzione e funzionamento delle commissioni d’inchiesta e di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
2. Le presidenze delle commissioni di garanzie e controllo, ove istituite, sono attribuite ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
3. Per la modificazione del regolamento è richiesta la medesima maggioranza prevista per l’approvazione.

Art. 26 – Notifica dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, recante l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dagli uffici competenti al domicilio dei consiglieri, nell’osservanza dei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
2. Le notifiche di cui al comma precedente possono essere validamente effettuate mediante l’utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo istituzionale attivato per ciascun componente del Consiglio Comunale.

Art. 27 – Numero legale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 26 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati; dette proposte sono considerate di prima convocazione.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza né al computo della maggioranza dei votanti:
a) I consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale; essi intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non possono votare.
6. In merito al punto a) del comma 5 del presente articolo, l’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli strumenti di programmazione urbanistica se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 28 – Immediata esecutività, bilancio di previsione

1. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il bilancio di previsione annuale, è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti per la validità della seduta.

Art. 29 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce, motivatamente, in seduta segreta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 30 – Votazioni e verbalizzazione

1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il verbale, che sottoscrive con il Presidente o chi presiede l’adunanza.
4. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri, mediante votazione palese e con la maggioranza dei voti validi espressi, a svolgere la funzione di segretario, unicamente però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto o quando l’argomento riguardi il segretario comunale, e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma non di specificarne i motivi.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.

Art. 31 – Le commissioni consiliari permanenti, d’inchiesta e d’indagine

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la loro composizione ed il loro numero, garantendo la partecipazione proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, nonché la loro competenza, le procedure, i limiti, i poteri e l’autonomia finanziaria per il loro funzionamento.
3. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni d’inchiesta e di indagine su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attività amministrativa del Comune; con la delibera costitutiva, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio Comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento della commissione.
5. Con riferimento alle commissioni d’inchiesta e d’indagine, previste dal comma 4, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto e assunto al Protocollo, non intervengano a tre sedute consecutive della commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla commissione medesima; per la proposta di decadenza, la procedibilità, le modalità ed i termini, si applicano le disposizioni per la decadenza da consigliere comunale; i membri decaduti non sono rieleggibili, nella stessa commissione, per i successivi dodici mesi.

Art. 32 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di atti fondamentali e programmatici dell’ente secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare il Consiglio dispone dei seguenti argomenti:
a) gli Statuti dell’ente e delle aziende speciali; i regolamenti;
b) i programmi; le relazioni previsionali e programmatiche;
c) i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
e) i conti consuntivi; i piani territoriali ed urbanistici e le loro variazioni ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
f) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
g) l’istituzione degli organismi di decentramento e partecipazione ed i compiti e le norme sul loro funzionamento;
h) l’assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
i) la concessione dei pubblici servizi; la partecipazione del Comune a società di capitali;
l) l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
m) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
o) la contrazione di mutui se non previsti in atti fondamentali del consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
p) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
q) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del segretario comunale o di altri funzionari comunali;
r) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito comunale e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
s) altre materie espressamente attribuite dalla legge;
t) nella determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta Comunale del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori.
3. Nelle materie di competenza consiliare non è ammessa la delega ad alcun altro organo istituzionale.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due ad un massimo di assessori nel numero attribuito al Comune dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Spetterà al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta Comunale sulla base di specifiche valutazioni politico – amministrative; tale determinazione dovrà comunque rispettare i limiti previsti dallo statuto e dalla legge. Gli Assessori si possono scegliere, per non più del 50%, anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Le altre cause di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco; non possono inoltre fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti entro il 1° grado di un componente l’organo.
4. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 34 – Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata dal Prefetto.

Art. 35 – Cessazione dalla carica e dimissioni da Assessore

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, l’Assessore è sostituito dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e sono revocabili entro venti giorni.

Art. 36 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e votazione palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; essa viene notificata in via amministrativa agli interessati.
6. Se il Presidente del Consiglio Comunale non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

Art. 37 – Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 38 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e sono revocabili entro venti giorni.
3. Entro dieci giorni dalla data del protocollo il Presidente convoca il Consiglio Comunale per la presentazione delle dimissioni del Sindaco.

Art. 39 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La proposta di decadenza è fatta d’ufficio dal Consiglio Comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all’interessato a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla constatazione d’ufficio o dal deposito dell’istanza. Il Sindaco e l’Assessore hanno facoltà di rimuovere le cause di incompatibilità e/o ostative dandone notizia al Sindaco entro 10 giorni dalla notifica.
3. Scaduto il termine il Consiglio Comunale delibera riguardo la decadenza del Sindaco e/o dell’Assessore; per gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale le attribuzioni di cui sopra sono detenute dalla Giunta Comunale.

Art. 40 – Organizzazione della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, per settori omogenei; essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate nella prima seduta del Consiglio comunale.
4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori la funzione di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica; in mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere modificate con comunicazione del Sindaco ed, in tal modo, revocate.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva, le attribuzioni e le funzioni come sopra conferite e le successive modifiche.
7. Agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo degli uffici e dei servizi.

Art. 41 – Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Riferisce al Consiglio Comunale sulle proprie attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e di raccordo con gli organi di partecipazione.
5. Predispone lo schema di bilancio annuale e la relazione previsionale e programmatica, il tutto da inviare ad ogni Consigliere Comunale venti giorni prima del giorno dell’adunanza consiliare avente all’ordine del giorno l’approvazione dei suddetti documenti, altrimenti questi non possono essere posti all’esame del Consiglio Comunale.
6. Propone al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
7. Approva i progetti di opere pubbliche quando tali progetti siano conformi agli strumenti urbanistici, previsti dai programmi delle opere pubbliche.
8. La nomina delle commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell’Ente, fatta eccezione per quei casi nei quali la nomina sia demandata al Consiglio da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, o ai responsabili di area.
9. Detta l’indirizzo in materia di costituzione in giudizio ed in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi, decide l’avvio di contenziosi legali ovvero la resistenza in giudizio, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell’Amministrazione Comunale. Approva le transazioni. La rappresentanza in giudizio dell’Ente spetta al Sindaco con le modalità di cui all’art. 44 comma 1, lettera h).
10. Ferma restando la competenza residuale di cui al secondo comma, la Giunta comunale delibera nelle seguenti materie:
a) adozione del P.E.G. che specifica i programmi e gli indirizzi di governo ed assegna ai responsabili di area gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) locazioni di immobili;
c) l’adozione del piano triennale delle assunzioni;
d) incarichi professionali, acquisizione di aree previsti in progetti, opere o concessioni approvati dal Consiglio Comunale o per i quali lo stesso abbia deliberato i piani programmatici;
e) prelevamenti sui capitoli di bilancio già previsti all’uopo dal Consiglio Comunale come fondo di riserva ordinario, fatti utilizzando gli avanzi dei capitoli e che non assumano rilevanza tale da mutare sostanzialmente gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;
f) approvazione di Perizie suppletive e di variante purché con esse non si venga a variare il programma complessivo approvato dal Consiglio e che l’importo complessivo di spesa sia contenuto nei limiti dell’importo finanziato originariamente;
g) variazioni delle tariffe dei servizi che consentono l’equilibrio costi-ricavi e dei tributi la cui istituzione ed il cui ordinamento siano stati determinati dal Consiglio comunale;
h) adozione dei regolamenti dell’ordinamento degli uffici e dei servizi oltre che dei regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza;
i) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
l) erogazione di contributi ordinari e straordinari sia ad Enti, associazioni, comitati che a singoli, non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale la cui attuazione è di competenza dei responsabili di area.

Art. 42 – Adunanze e deliberazioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Sindaco può invitare alle riunioni della Giunta, senza formalità e senza diritto di voto, i responsabili dei servizi, il revisore dei conti, i consiglieri comunali ed eventuali figure di staff tecnico in relazione ad argomenti che rilevino le loro competenze.
5. Le deliberazioni, in caso d’urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 43 – Il Sindaco e le sue funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile e il capo dell’amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge, secondo le modalità previste dalla legge stessa.
5. Quale capo dell’Amministrazione Comunale e legale rappresentante del Comune il Sindaco assume subito tale veste all’atto della proclamazione.
6. Quale ufficiale di governo, prima di assumere tale funzione, deve prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale.

Art. 44 – Competenze del Sindaco capo dell’Amministrazione

1. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di amministrazione:
a) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
b) ha la rappresentanza generale dell’Ente;
c) assicura l’unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori; può inoltre concordare con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche interessanti l’ente, che essi intendono rilasciare;
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori;
e) impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma e le conferenze di servizi con altri enti o amministrazioni;
g) adotta provvedimenti concernenti il personale non espressamente assegnati ad altri organi dalla legge o dal regolamento;
h) rappresenta l’Ente in giudizio e promuove davanti all’Autorità giudiziaria, salvo a riferire alla giunta nella prima seduta. Quando occorre resistere a liti promosse avverso atti gestionali, promuovere azioni possessorie ed in genere quelle di competenza del giudice di pace, il Sindaco può delegare un responsabile di area, secondo le relative competenze, ai fini dell’esercizio della rappresentanza in giudizio;
i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sentita la Giunta e le istanze di partecipazione. Inoltre, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
l) rilascia attestazioni di notorietà pubblica;
m) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o di altra specializzazione anche mediante contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, e quelli di collaborazione esterna;
n) nomina il Segretario Comunale e conferisce al Segretario Comunale ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento, nonché la funzione di direttore generale;
o) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, propositivi o abrogativi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.
2. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e promuove indagini e verifiche amministrative sulla intera attività dell’ente;
b) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;
c) dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di cui l’ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
d) collabora con il revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi del Comune svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
f) sovrintende all’osservanza dei regolamenti, anche con la emissione di ordinanze e l’applicazione delle relative sanzioni.
3. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di organizzazione:
a) ha facoltà di delega, generale o parziale, delle sue competenze ed attribuzioni ai singoli assessori o, per argomenti determinati, a consiglieri comunali;
b) delega la sottoscrizione di atti specifici, non riservati per legge e non già delegati ad assessori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi ed uffici;
c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;
d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici da lui presieduti;
e) risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 45 – Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco emana le ordinanze e adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per i cittadini.
3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

CAPO I – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune incentiva e garantisce la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.
2. Il Comune, per assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza, valorizza le libere forme associative incentivandone l’accesso alla struttura ed ai servizi dell’ente.
3. Il Comune, a tal fine, favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni senza scopo di lucro con finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.
4. Le organizzazioni di cui al comma precedente, al fine di intrattenere rapporti col Comune ed avere accesso alle strutture dovranno presentare domanda di iscrizione nell’apposito albo.
5. L’iscrizione all’albo è deliberata dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla richiesta.
6. La Segreteria Comunale è incaricata della conservazione dell’albo delle associazioni, suddiviso per categorie di finalità.
7. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e/o concessione in uso di locali di proprietà comunale, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio – economico, politico e culturale della comunità.
8. Il Comune garantisce in ogni circostanza e in qualunque momento la libertà, l’autonomia, l’imparzialità e, a parità di rappresentatività, uguaglianza di trattamento a tutte le libere forme associative e a tutti gli organismi di partecipazione.
9. Il Comune, nel perseguimento dei suoi obiettivi primari, può stabilire accordi, convenzioni, protocolli di intesa con gli enti di cui al presente articolo comma 3.

Art. 47 – Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. L’apposito regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 48 – Diritto di petizione e di interrogazione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui all’articolo 46 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 46 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale, purché relative alle materie in cui abbiano interesse ed hanno diritto alla risposta scritta.
3. Il regolamento consigliare stabilisce le modalità di esercizio ed i casi di inammissibilità del diritto di petizione e di interrogazione.

Art. 49 – Diritto di iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari ad almeno trecento.
3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazioni per pubblica utilità;
d) designazioni dei componenti in commissioni e altri organi collegiali e nomine di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società;
e) attività amministrative vincolate in forza di legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa.

Art. 50 – Procedura per l’approvazione della proposta

1. La commissione consigliare, appositamente costituita, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro trenta giorni da quello in cui è stata investita.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Qualora per qualsiasi motivo la commissione non venga costituita, ovvero non presenti la relazione entro i termini del primo comma, ovvero la questione non sia esaminata dal Consiglio entro i termini del secondo comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere che la proposta venga iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 51 – Referendum

1. Il Comune riconosce nell’istituto del referendum uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta ed un valido mezzo per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, agevolando il rapporto fra organi elettivi e corpo elettorale. Sono ammessi referendum sulle questioni di rilevanza locale, interessanti l’intera collettività comunale, con l’esclusione, oltre a casi di cui all’art. 49 comma 3, delle materie seguenti:
a) atti che abbiano contenuto di regolamento;
b) mutui e prestiti;
c) atti programmatici;
d) ordinanze sindacali;
e) occupazioni d’urgenza;
f) funzionamento degli organi comunali;
g) pubblico impiego;
h) diritti delle minoranze;
i) atti già attuati, anche parzialmente, mediante impegni assunti con terzi.
2. Si fa luogo a referendum qualora sia richiesto da parte di un numero di elettori pari ad almeno ottocento, ovvero qualora sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, proclamazione da effettuarsi dal presidente del primo seggio elettorale presso il quale dovranno pervenire i risultati dei voti espressi negli altri seggi, il Sindaco è tenuto a chiedere l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di un provvedimento conforme al quesito sottoposto a referendum.
6. Il Consiglio Comunale potrà discostarsi dal risultato della consultazione solo a maggioranza di 5/6 dei suoi componenti.
7. Non possono essere sottoposte a consultazione referendaria questioni già oggetto di referendum effettuato nei cinque anni precedenti.

CAPO II – PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 52 – Avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, a quelli che per legge possono intervenire, ai richiedenti in caso di procedimento su istanza di parte ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso.
2. La comunicazione deve indicare:
a) l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
d) l’iter al quale il provvedimento è subordinato ed, anche sommariamente, i tempi necessari alla conclusione.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

Art. 53 – Partecipazione al provvedimento

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti di cui all’articolo 52 e gli intervenuti di cui al comma 1 del presente articolo, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 54 – Conclusione del procedimento

1. Tutti i provvedimenti suscettibili di incidere sugli interessi legittimi o sui diritti soggettivi, debbono essere conclusi in forma espressa.
2. Gli stessi provvedimenti, con l’eccezione di quelli normativi o a contenuto generale, debbono essere motivati indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, i pareri intervenuti, in relazione alle risultanze istruttorie.
3. Ogni provvedimento notificato al destinatario deve indicare i termini e l’autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO III – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 55 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o di imprese.
2. Negli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, degli Statuti e dei regolamenti comunali, l’elenco dei responsabili dei servizi con le relative mansioni, le tariffe dei servizi, tasse, contributi, utenze, di competenza comunale; il tutto anche in forma informatizzata purché facilmente accessibile.

Art. 56 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi.

CAPO IV – STRUTTURE ED ISTITUTI COMPLEMENTARI

Art. 57 – Strutture sub-comunali

1. Il Consiglio comunale può costituire enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni, società, e disporre la partecipazione ad essi, disciplinandone i compiti, la struttura organizzativa, ivi compreso gli organi decisionali e di gestione, i mezzi finanziari, i limiti di indirizzo, autonomia e controllo e la dotazione organica.

Art. 58 – Le Commissioni Consultive

1. Ferme restando le commissioni obbligatorie per legge, possono essere istituite commissioni consultive, per materie omogenee, per un apporto collaborativo ai fini del conseguimento del pubblico interesse.
2. La composizione, il funzionamento, e l’attività di tali commissioni sono stabilite con regolamento, che dovrà basarsi sui seguenti principi:
a) pubblicità delle sedute, ad esclusione di casi eccezionali e motivati;
b) garanzia di rappresentanza dei gruppi consiliari, tramite commissari da essi designati o indicati;
c) gratuità della funzione e formalità delle attività svolte;
d) incompatibilità, decadenza per mancata partecipazione o per dimissioni similmente a quanto previsto per le commissioni consiliari;
e) non interferenza con gli organi amministrativi o burocratici dell’ente;
f) trasmissione al Consiglio o alla Giunta comunali, di proposte, comunicazioni e pareri, nelle materie di competenza assegnate, sia su richiesta sia su propria iniziativa.
3. L’istituzione delle Commissioni Consultive e la nomina dei membri sono attribuite alla Giunta Comunale.
4. Per problemi di rilevanza sovracomunale, possono essere istituite commissioni consultive in forma associata con altri enti a condizione che i componenti in rappresentanza del Comune siano nominati e agiscano secondo i principi dello Statuto.

TITOLO IV – L’ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio della separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli Uffici comunali si ripartiscono in aree e settori funzionali;

Art. 60 – Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale da attenersi ai criteri generali determinati dal Consiglio Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina, sulla base delle leggi vigenti:
a) la dotazione organica dal personale;
b) le procedure per l’accesso e la cessazione dall’impiego;
c) l’organizzazione degli uffici e dei servizi e le modalità dei conferimento della titolarità e responsabilità degli stessi;
d) l’attribuzione al Segretario Comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
e) le modalità di funzionamento delle commissioni di disciplina;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità;
g) le sanzioni disciplinari, la sospensione, destituzione e riammissione, con i relativi procedimenti;
h) istituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli assessori o della Giunta Comunale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 61 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, il cui stato e la cui posizione giuridica è regolata da leggi, è dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a cui compete una attività di collaborazione, anche propositiva nei confronti di tutta l’Amministrazione Comunale, affinché l’azione svolta dall’ente sia conforme ai principi posti dall’ordinamento giuridico. Le funzioni di collaborazione comprendono qualsiasi di attività idonea a garantire il rispetto delle norme giuridiche che saranno esercitate non solo a richiesta degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del Segretario Comunale e potranno essere esternate con qualsiasi forma. Il Segretario, pertanto, può intervenire sia nella fase procedurale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa. Tale funzione verrà svolta non solo nei confronti degli organi politici ma anche dagli organi burocratici (i responsabili degli uffici).
2. Al Segretario competono inoltre le seguenti funzioni:
a) sovraintende e coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti. L’esercizio di tale funzione è subordinata alla mancata nomina, da parte del Sindaco, del direttore generale. Il Sindaco, può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario le funzioni di direttore generale nel qual caso il Segretario Comunale sarà responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e cura la verbalizzazione;
c) roga a sua discrezione tutti i contratti nei quali l’ente è parte, ad esclusione degli atti unilaterali e scritture private, per i quali può procedere solo alla autenticazione delle sottoscrizioni quando gli atti medesimi sono resi e stipulati nell’interesse dell’ente stesso;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto regolamento o attraverso direttive del Sindaco.
3. Per la nomina e la revoca del Segretario Comunale si applicano le disposizioni normative in materia.

CAPO II – L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 62 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio disponibile ed indisponibile, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio; detti inventari, di regola, debbono essere aggiornati annualmente e revisionati almeno ogni dieci anni; il regolamento stabilisce le modalità di aggiornamento, di custodia e di pubblicità degli inventari e degli atti connessi.
3. E’ stabilito che non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, gli amministratori dei beni del comune, rispetto ai beni affidati alla loro cura. Lo stesso divieto opera per i dipendenti ed i funzionari, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; tali acquisti sono nulli come sancito dall’art. 1471 del Codice civile.

Art. 63 – Beni patrimoniali

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto.
2. Nessun bene patrimoniale può essere alienato se la delibera con la quale si dispone l’alienazione non preveda le finalità di utilizzazione del corrispettivo.

Art. 64 – Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Le procedure per l’attività contrattuale sono stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, fermo restando che ogni stipulazione deve essere preceduta da apposita determinazione che indichi le finalità, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile degli uffici o dei servizi delegato; nessuna obbligazione può sorgere per l’amministrazione fino alla stipula del contratto.

Art. 65 – Contabilità comunale: il bilancio, il conto consuntivo

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato; con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato del Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l’anno successivo, osservando i principi della universalità, dell’integralità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura.
5. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell’assessore competente, ai sensi dell’articolo 40.
6. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
7. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile; il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
8. Al conto consuntivo del Comune è allegato l’ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
9. Il conto consuntivo è deliberato del Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
10. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 66 – Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, verificano trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall’amministrazione; in conseguenza essi predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.

Art. 67 – Tributi e Statuto del contribuente

1. Il Comune garantisce che al contribuente non siano richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Ente e di altre Pubbliche Amministrazioni, indicate dallo stesso, mediante autocertificazione, e garantisce altresì che prima dell’emissione di avvisi di liquidazione, nel caso di incertezze relative alla dichiarazione, vi sia preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente secondo le modalità da fissare nel regolamento delle entrate.
2. Gli atti tributari del Comune dovranno essere sempre chiari e ben motivati, dovranno indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto relativo e contenente le modalità per proporre ricorso avverso l’atto.
3. Il Comune garantisce infine ai contribuenti il diritto di interpello secondo le modalità ed i limiti previsti dall’art. 11 della Legge 212/2000.

TITOLO V – L’ATTIVITA’ NORMATIVA

CAPO I – I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 68 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con lo Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità con nuove disposizioni regolamentari o perché un successivo regolamento dispone per l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 69 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi dell’articolo 49.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale con esclusione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: una prima, in via ordinaria, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvata; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni.
4. I regolamenti entrano in vigore esaurite le formalità delle pubblicazioni di cui al comma precedente; lo stesso regolamento può prevedere, purché con apposite norme transitorie, che l’efficacia di alcune norme sia in tutto od in parte differita in tempi successivi.
5. I regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, devono essere adottati entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto; fino all’entrata in vigore dei predetti regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti in quanto compatibili con lo Statuto.

Art. 70 – Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il dipendente nel cui mansionario è attribuita tale funzione è responsabile delle pubblicazioni.
3. All’albo pretorio, o nelle immediate vicinanze dello stesso, devono essere esposti in permanenza copia dello Statuto in vigore e l’elenco dei consiglieri e degli assessori in carica.

CAPO II – EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71 – Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto è adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta.
2. Lo Statuto è pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio e trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.L. e al Ministero dell’Interno.
3. Entro lo stesso termine è trasmesso in copia a tutti i consiglieri comunali.
4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 72 – Revisione dello Statuto

1. Le revisioni dello Statuto devono avvenire con le stesse modalità previste per la prima adozione.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

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