Giunta Comunale

Italo Spalenza

Italo Spalenza

Sindaco

Deleghe: Protezione Civile, Polizia Locale, Edilizia Privata e Personale (oltre alle competenze stabilite per legge ai sensi T.U.E.L.).

Orario di ricevimento: Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (altri orari previo appuntamento).

Anna Falsina

Anna Falsina

Vice Sindaco - Assessore

Deleghe: Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio comunale.

Orario di ricevimento: Sabato dalle 10.00 alle 12.00 (altri orari in settimana previo appuntamento).

Tomasoni Antonella

Tomasoni Antonella

Assessore

Deleghe: Politiche Sociali, Servizi alla persona, Cultura e Tempo Libero.

Orario di ricevimento: Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 (altri orari in settimana previo appuntamento).

Gualdi Gianmario

Gualdi Gianmario

Assessore

Deleghe:Agricoltura, Ambiente, Ecologia, Territorio, Attività produttive.

Orario di ricevimento: Sabato dalle 11.00 a seguire.

Stefano Bonomi

Stefano Bonomi

Assessore

Deleghe: Bilancio, Tributi e Rapporti con società partecipate.

Orario di ricevimento: Sabato dalle 10.00 alle 12.00 (altri orari in settimana previo appuntamento).

FUNZIONI DELLA GIUNTA (estratto dallo Statuto comunale)

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due ad un massimo di assessori nel numero attribuito al Comune dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Spetterà al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta Comunale sulla base di specifiche valutazioni politico – amministrative; tale determinazione dovrà comunque rispettare i limiti previsti dallo statuto e dalla legge. Gli Assessori si possono scegliere, per non più del 50%, anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Le altre cause di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco; non possono inoltre fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti entro il 1° grado di un componente l’organo.
4. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 34 – Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata dal Prefetto.

Art. 35 – Cessazione dalla carica e dimissioni da Assessore

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, l’Assessore è sostituito dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e sono revocabili entro venti giorni.

Art. 36 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e votazione palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; essa viene notificata in via amministrativa agli interessati.
6. Se il Presidente del Consiglio Comunale non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

Art. 37 – Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 38 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e sono revocabili entro venti giorni.
3. Entro dieci giorni dalla data del protocollo il Presidente convoca il Consiglio Comunale per la presentazione delle dimissioni del Sindaco.

Art. 39 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La proposta di decadenza è fatta d’ufficio dal Consiglio Comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all’interessato a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla constatazione d’ufficio o dal deposito dell’istanza. Il Sindaco e l’Assessore hanno facoltà di rimuovere le cause di incompatibilità e/o ostative dandone notizia al Sindaco entro 10 giorni dalla notifica.
3. Scaduto il termine il Consiglio Comunale delibera riguardo la decadenza del Sindaco e/o dell’Assessore; per gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale le attribuzioni di cui sopra sono detenute dalla Giunta Comunale.

Art. 40 – Organizzazione della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, per settori omogenei; essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate nella prima seduta del Consiglio comunale.
4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori la funzione di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica; in mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere modificate con comunicazione del Sindaco ed, in tal modo, revocate.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva, le attribuzioni e le funzioni come sopra conferite e le successive modifiche.
7. Agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo degli uffici e dei servizi.

Art. 41 – Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Riferisce al Consiglio Comunale sulle proprie attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e di raccordo con gli organi di partecipazione.
5. Predispone lo schema di bilancio annuale e la relazione previsionale e programmatica, il tutto da inviare ad ogni Consigliere Comunale venti giorni prima del giorno dell’adunanza consiliare avente all’ordine del giorno l’approvazione dei suddetti documenti, altrimenti questi non possono essere posti all’esame del Consiglio Comunale.
6. Propone al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
7. Approva i progetti di opere pubbliche quando tali progetti siano conformi agli strumenti urbanistici, previsti dai programmi delle opere pubbliche.
8. La nomina delle commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell’Ente, fatta eccezione per quei casi nei quali la nomina sia demandata al Consiglio da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, o ai responsabili di area.
9. Detta l’indirizzo in materia di costituzione in giudizio ed in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi, decide l’avvio di contenziosi legali ovvero la resistenza in giudizio, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell’Amministrazione Comunale. Approva le transazioni. La rappresentanza in giudizio dell’Ente spetta al Sindaco con le modalità di cui all’art. 44 comma 1, lettera h).
10. Ferma restando la competenza residuale di cui al secondo comma, la Giunta comunale delibera nelle seguenti materie:
a) adozione del P.E.G. che specifica i programmi e gli indirizzi di governo ed assegna ai responsabili di area gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) locazioni di immobili;
c) l’adozione del piano triennale delle assunzioni;
d) incarichi professionali, acquisizione di aree previsti in progetti, opere o concessioni approvati dal Consiglio Comunale o per i quali lo stesso abbia deliberato i piani programmatici;
e) prelevamenti sui capitoli di bilancio già previsti all’uopo dal Consiglio Comunale come fondo di riserva ordinario, fatti utilizzando gli avanzi dei capitoli e che non assumano rilevanza tale da mutare sostanzialmente gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;
f) approvazione di Perizie suppletive e di variante purché con esse non si venga a variare il programma complessivo approvato dal Consiglio e che l’importo complessivo di spesa sia contenuto nei limiti dell’importo finanziato originariamente;
g) variazioni delle tariffe dei servizi che consentono l’equilibrio costi-ricavi e dei tributi la cui istituzione ed il cui ordinamento siano stati determinati dal Consiglio comunale;
h) adozione dei regolamenti dell’ordinamento degli uffici e dei servizi oltre che dei regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza;
i) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
l) erogazione di contributi ordinari e straordinari sia ad Enti, associazioni, comitati che a singoli, non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale la cui attuazione è di competenza dei responsabili di area.

Art. 42 – Adunanze e deliberazioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Sindaco può invitare alle riunioni della Giunta, senza formalità e senza diritto di voto, i responsabili dei servizi, il revisore dei conti, i consiglieri comunali ed eventuali figure di staff tecnico in relazione ad argomenti che rilevino le loro competenze.
5. Le deliberazioni, in caso d’urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

 

X