PAGINA IN AGGIORNAMENTO (ELEZIONI 14 E 15 MAGGIO 2023)
(In fase di aggiornamento)
Consiglio Comunale
Maggioranza - Futuro Adesso
Minoranza - Uniti per Trenzano e Cossirano
TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I – I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 13 – Il Consigliere Comunale
1. Ciascun consigliere è il rappresentante della volontà popolare e rappresenta altresì l’intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione nell’esercizio delle sue funzioni.
2. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o, in caso di surroga, al momento della adozione della delibera consiliare di presa d’atto.
Art. 14 – Cessazione dalla carica di consigliere comunale
1. La carica di consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni o scioglimento del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con la maggioranza assoluta dei votanti.
4. La proposta di decadenza è fatta d’ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all’interessato a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla constatazione d’ufficio o dal deposito dell’istanza.
5. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, presentandole al Presidente entro 10 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, il consiglio esamina ed infine deliberala decadenza o meno del consigliere.
Art. 15 – Poteri del Consigliere Comunale
1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento, secondo i principi della trasparenza e della massima accessibilità.
4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge.
Art. 16 – Dimissioni del Consigliere Comunale
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e vengono assunte al Protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione in caso di più dimissioni presentate contemporaneamente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni; non si fa luogo alla surroga quando bisogna procedere allo scioglimento del C.C. ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 17 – Consigliere anziano
1. Il Consigliere Anziano è quello che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza).
2. In caso di parità è consigliere anziano il più anziano di età.
Art. 18 – Gruppi consiliari e Capigruppo
1. I consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. I Capigruppo sono da identificarsi nei consiglieri indicati in forma espressa dallo stesso gruppo consiliare di appartenenza o, in caso di mancata designazione, nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni Lista e che non facciano parte della Giunta comunale.
3. Dopo la prima costituzione sulla base delle Liste dei candidati eletti, non possono essere costituiti gruppi con un numero di componenti inferiori ad un quarto dei consiglieri assegnati.
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 19 – Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è costituito dal Sindaco e dal numero di Consiglieri attribuito al Comune dalle vigenti disposizioni di legge in materia la cui elezione, durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalla legge.
2. Il Consiglio comunale:
a) rappresenta la collettività comunale;
b) determina l’indirizzo politico e amministrativo;
c) controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;
d) verifica la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari adottati per raggiungere i propri obiettivi;
e) svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 20 – Prima adunanza del Consiglio comunale
1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima della seduta; in caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco o – in caso di sua assenza o impedimento – dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Essa comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, del Sindaco e dell’eventuale Presidente del Consiglio Comunale che entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno. Non si fa luogo alla comunicazione dei componenti della Giunta, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri la cui elezione non è convalidata.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese; possono partecipare alla seduta, limitatamente alla parte relativa alla convalida degli eletti, anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute, anche qualora la loro elezione non sia convalidata.
Art. 21 – Presidenza del Consiglio e sue competenze
1. L’elezione del Presidente del Consiglio Comunale ha luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco nella prima seduta dopo aver effettuato la convalida degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, nella prima seduta successiva alla vacanza o alla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quorum di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei membri assegnati compreso il Sindaco. Nel caso in cui nessuno abbia ottenuto nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità di voti il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio stesso e lo presiede;
b) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco o dei consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento;
c) convoca il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo;
d) attiva il lavoro del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza del Capigruppo;
e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere Comunale;
g) proclama i risultati delle votazioni;
h) dirige, secondo le norme del regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. E’ investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni con facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza per gravi motivi di ordine pubblico, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala dell’adunanza chiunque sia causa di disordine;
i) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste; nei casi di urgenza per imminente scadenza di termini perentori, è tenuto, su richiesta del Sindaco o di chi ne fa le veci, a riunire il Consiglio Comunale immediatamente. In caso di rifiuto da parte del Presidente, certificato dal Segretario Comunale, il Consiglio è convocato dal Prefetto.
3. Quando la convocazione del Consiglio Comunale avvenga per autonoma iniziativa del Presidente del Consiglio, questi ha l’obbligo di informare tempestivamente il Sindaco che potrà richiedere che nell’ordine del giorno vengano inseriti argomenti da lui proposti.
4. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo. Il Presidente può essere revocato mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione deve essere approvata per appello nominale a scrutinio segreto e si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale rielezione del Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi altra causa si procede alla rielezione entro il termine massimo di trenta giorni.
6. Ove non venga istituita la Presidenza del Consiglio, ovvero fino alla data di elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ne mantiene le attribuzioni il Sindaco ai sensi delle vigenti norme di Legge e di Statuto.
Art. 22 – Presentazione e verifica delle linee programmatiche
1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la giunta, presenta all’organo consiliare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso, una volta discusse le proposte di emendamenti presentati in quella sede dai consiglieri, si pronuncia con una votazione. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguate motivazioni degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del C.C. dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio, previsto dall’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 23 – Convocazione del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza.
2. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all’applicazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima del giorno stabilito per la riunione; quelle straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima, festivi esclusi; quelle urgenti almeno ventiquattro ore prima.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati o del Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. L’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è assunta l’iniziativa o pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, previa diffida provvede il Prefetto.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere.
Art. 24 – Ordine del Giorno
1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, secondo le norme del regolamento.
2. Il Presidente può integrare l’ordine del giorno già formulato dai proponenti nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 23; in tal caso gli argomenti integrati dal Presidente non possono precedere quelli formulati dai proponenti.
3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un’adeguata informazione ai consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è messa a disposizione presso l’ufficio comunale di Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta (se trattasi di sedute ordinarie), 3 giorni prima (se trattasi di sedute straordinarie), 24 ore prima (nel caso previsto dal precedente art. 23 comma 5) facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 26.
Art. 25 – Regolamento consiliare
1. Il regolamento consiliare, approvato del Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, disciplina: la procedura di formulazione dell’ordine del giorno; le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio, sia in sessione ordinaria che straordinaria; la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione; le modalità di svolgimento delle sedute; i procedimenti di approvazione degli atti; i casi di svolgimento delle sedute segrete o delle votazioni a scrutinio segreto; il numero e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, le modalità per fornire a consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie, le modalità di istituzione e funzionamento delle commissioni d’inchiesta e di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
2. Le presidenze delle commissioni di garanzie e controllo, ove istituite, sono attribuite ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
3. Per la modificazione del regolamento è richiesta la medesima maggioranza prevista per l’approvazione.
Art. 26 – Notifica dell’avviso di convocazione
1. L’avviso di convocazione, recante l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dagli uffici competenti al domicilio dei consiglieri, nell’osservanza dei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
2. Le notifiche di cui al comma precedente possono essere validamente effettuate mediante l’utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo istituzionale attivato per ciascun componente del Consiglio Comunale.
Art. 27 – Numero legale
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 26 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati; dette proposte sono considerate di prima convocazione.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza né al computo della maggioranza dei votanti:
a) I consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale; essi intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non possono votare.
6. In merito al punto a) del comma 5 del presente articolo, l’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli strumenti di programmazione urbanistica se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.
Art. 28 – Immediata esecutività, bilancio di previsione
1. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il bilancio di previsione annuale, è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti per la validità della seduta.
Art. 29 – Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce, motivatamente, in seduta segreta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 30 – Votazioni e verbalizzazione
1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il verbale, che sottoscrive con il Presidente o chi presiede l’adunanza.
4. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri, mediante votazione palese e con la maggioranza dei voti validi espressi, a svolgere la funzione di segretario, unicamente però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto o quando l’argomento riguardi il segretario comunale, e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma non di specificarne i motivi.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.
Art. 31 – Le commissioni consiliari permanenti, d’inchiesta e d’indagine
1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la loro composizione ed il loro numero, garantendo la partecipazione proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, nonché la loro competenza, le procedure, i limiti, i poteri e l’autonomia finanziaria per il loro funzionamento.
3. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni d’inchiesta e di indagine su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attività amministrativa del Comune; con la delibera costitutiva, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio Comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento della commissione.
5. Con riferimento alle commissioni d’inchiesta e d’indagine, previste dal comma 4, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto e assunto al Protocollo, non intervengano a tre sedute consecutive della commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla commissione medesima; per la proposta di decadenza, la procedibilità, le modalità ed i termini, si applicano le disposizioni per la decadenza da consigliere comunale; i membri decaduti non sono rieleggibili, nella stessa commissione, per i successivi dodici mesi.
Art. 32 – Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di atti fondamentali e programmatici dell’ente secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare il Consiglio dispone dei seguenti argomenti:
a) gli Statuti dell’ente e delle aziende speciali; i regolamenti;
b) i programmi; le relazioni previsionali e programmatiche;
c) i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
e) i conti consuntivi; i piani territoriali ed urbanistici e le loro variazioni ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
f) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
g) l’istituzione degli organismi di decentramento e partecipazione ed i compiti e le norme sul loro funzionamento;
h) l’assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
i) la concessione dei pubblici servizi; la partecipazione del Comune a società di capitali;
l) l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
m) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
o) la contrazione di mutui se non previsti in atti fondamentali del consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
p) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
q) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del segretario comunale o di altri funzionari comunali;
r) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito comunale e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
s) altre materie espressamente attribuite dalla legge;
t) nella determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta Comunale del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori.
3. Nelle materie di competenza consiliare non è ammessa la delega ad alcun altro organo istituzionale.